Esami di qualifica

Si avvisa che, al fine di consentire il regolare svolgimento degli esami di qualifica, per l’anno scolastico in corso per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali in regime si sussidiarietà integrativa, secondo le linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana è necessario presentare la  domanda di partecipazione agli esami per il conseguimento della qualifica triennale entro il 30 marzo c.a.

La domanda di partecipazione agli esami, sia per i candidati interni che per i candidati esterni,  deve essere consegnata al tutor della classe per i candidati interni e trasmessa in segreteria all’indirizzo clis00900v@istruzione.it per i candidati esterni.

Possono partecipare agli esami di qualifica professionale, in qualità di candidati esterni, anche i soggetti, di norma maggiori di diciotto anni e comunque che abbiano assolto all’obbligo di istruzione, a seguito di presentazione di specifica domanda presso l’istituzione scolastica entro il 30 marzo, che siano in possesso dei seguenti specifici requisiti:

 

  1. Documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della  formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di IeFP, tenuto conto anche degli obiettivi specifici di apprendimento delle specifiche discipline interessate. L’attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione redatta dal datore di lavoro. Per comprovare l’attività lavorativa svolta presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98.
  2. Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale in corsi autorizzati dalla Regione;
  3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione previsto dal precedente comma 1;
  4. Sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo;
  5. Le domande di ammissione agli esami di qualifica devono essere presentate ad un solo Istituto, entro i termini individuati da ciascuna istituzione scolastica;
  6. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede;
  7. La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell’ammissione agli esami, è rimessa ad una apposita commissione costituita nell’istituzione scolastica presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove;
  8. Detta commissione provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami;
  9. I candidati esterni possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di
  10. I candidati esterni, come quelli interni, sono tenuti a rispettare le prescrizioni normative e sanitarie in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da COVID 19.

 

In questo caso, al fine dell’ammissione alle prove finali, l’istituzione scolastica, per ogni candidato esterno, deve preliminarmente procedere all’accertamento del possesso di tutti gli obiettivi specifici di apprendimento dell’ordinamento di IeFP, nonché alla determinazione del credito formativo. Le modalità dell’accertamento saranno identificate e predisposte dall’Istituzione Scolastica in rapporto allo specifico iter formativo (formale e non formale) ed alle esperienze lavorative del candidato in coerenza con la caratterizzazione degli obiettivi Specifici di Apprendimento in termini di competenza e Profili di Qualifica, nonché sulla base del riconoscimento di segmenti di percorso già realizzati e/o di crediti formativi.

Si ricorda, inoltre, che i candidati devono presentarsi agli esami muniti di valido documento di riconoscimento.

I candidati esterni sono assegnati ad una classe – commissione con il medesimo corso oggetto di qualifica che ne valuta e certifica le competenze e i requisiti di ammissione.

 La fotocopia di tale documento di riconoscimento deve essere consegnata in segreteria assieme alla domanda di partecipazione agli esami.

Presso l'ufficio didattica saranno disponibili gli importi dei contributi e delle tasse dovute.

Allegati

Istanza di partecipazione Esami di Qualifica - Candidati Privatisti.pdf

ALLEGATO A Esami di Qualifica Candidati privatisti.pdf

Allegato B1 - Valutazione delle competenze esami di qualifica - PREPARAZIONE PASTI.pdf

Allegato B2 - Valutazione delle competenze esami di qualifica - SALA E VENDITA.pdf

Allegato B3 - Valutazione delle competenze esami di qualifica - ACCOGLIENZA TURISTICA.pdf

Allegato B4 - Valutazione delle competenze esami di qualifica - OPERATORE AGRICOLO.pdf